medicina

Medicina del Lavoro

Cosa proponiamo in dettaglio?

Medico competente e Sorveglianza sanitaria(Dlgs. 81/08):

  • Assunzione dell’incarico del Medico Competente con i seguenti compiti:
  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai  fini  della  programmazione,  ove  necessario,  della  sorveglianza  sanitaria;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto della legge sulla Privacy;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio,
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  • visita gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all’anno  o  a  cadenza  diversa  che  stabilisce  in  base  alla valutazione dei rischi;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal medico competente:

  • nei casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  dalle  indicazioni  fornite  dalla  Commissione  consultiva  di  cui all’articolo 6;
  • qualora il  lavoratore  ne  faccia  richiesta  e  la  stessa  sia  ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai  rischi lavorativi.

La Sorveglianza Sanitaria comprende:

  • visita medica  preventiva  intesa  a  constatare  l’assenza  di  controindicazioni  al  lavoro  cui  il  lavoratore  è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
  • visita medica  su  richiesta  del  lavoratore,  al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • visita medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro,  a  seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di  durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

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